Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
L’articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 prevede la possibilità per chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (accesso generalizzato).
L’istanza di accesso generalizzato non richiede motivazione, deve essere presentata al Protocollo dell’ente e va trasmessa all’ufficio che detiene i dati,le informazioni o i documenti richiesti, il quale istruisce la pratica e ne dà comunicazione ai soggetti controinteressati, se individuati.
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013)
Allegati
MODELLO ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO